La Tari, la tassa destinata a coprire i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche per il 2026 mantiene la stessa struttura di fondo: un calcolo che combina una quota fissa e una quota variabile, basate rispettivamente sulla superficie dell’immobile e sulla composizione del nucleo familiare. Le scadenze restano quelle stabilite dai singoli enti locali, mentre l’importo complessivo si determina sulla base delle delibere comunali, che a loro volta devono rispettare le linee guida fissate da Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
A differenza di altri tributi, per la Tari non è prevista l’autoliquidazione da parte del contribuente: è il Comune a calcolare l’importo dovuto e a inviare il prospetto di pagamento con le relative scadenze, che possono variare sensibilmente da un territorio all’altro. L’unico adempimento richiesto ai cittadini è la dichiarazione Tari iniziale, da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si verifica il presupposto, con effetti che si protraggono automaticamente anche per gli anni successivi senza necessità di rinnovarla ogni volta.
Tari 2026, il nuovo importo e le tariffe da pagare
Il calcolo si fonda su due componenti distinte: una stabilita dalla legge statale, in particolare dalla legge 147 del 2013, e una definita a livello locale dal Comune. Nella determinazione del piano tariffario intervengono più soggetti: Arera coordina gli enti ed emana i regolamenti di adozione, mentre gli enti territoriali restano direttamente responsabili della gestione del servizio. I Comuni, nella delibera che approvano ogni anno entro il 31 luglio, possono inoltre prevedere un piano di agevolazioni, ad esempio a favore delle famiglie in difficoltà economica.

Il presupposto della tassa è il possesso o la detenzione, a qualunque titolo, di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. In presenza di più possessori o detentori, tutti restano obbligati in solido al pagamento dell’unica obbligazione tributaria. Una regola specifica riguarda gli affitti brevi: se la detenzione dell’immobile ha una durata inferiore a sei mesi nel corso dell’anno solare, la Tari resta a carico del proprietario e non dell’inquilino occasionale.
Il calcolo della quota fissa e di quella variabile richiede innanzitutto di definire correttamente la superficie dell’immobile, secondo i parametri stabiliti dal DPR 138 del 1998. Si considerano non soltanto i vani principali e accessori come bagni, ripostigli e corridoi, calcolati per intero, ma anche le pertinenze come cantine e soffitte, computate al 50% se comunicanti con l’abitazione o al 25% se non comunicanti. Balconi e terrazze di pertinenza esclusiva pesano invece al 30% fino a 25 metri quadrati e al 10% per l’eccedenza, mentre le aree scoperte non comunicanti, come giardini o cortili, incidono rispettivamente al 15% e al 5% oltre la stessa soglia.
Un’importante alternativa al sistema tradizionale è rappresentata dalla Tarip, la tariffa puntuale sui rifiuti, ormai adottata da oltre mille Comuni italiani. In questo caso la quota variabile non si basa più su parametri presuntivi legati alla composizione del nucleo familiare, ma sulla produzione effettiva di rifiuti, misurata tramite il numero di conferimenti o, in alcuni territori, tramite il peso.
L’obiettivo dichiarato è incentivare comportamenti più responsabili e aumentare la quota di raccolta differenziata, anche se il sistema porta con sé il rischio di un maggiore abbandono illecito di rifiuti da parte di chi cerca di ridurre l’importo dovuto, rendendo necessario un controllo più attento del territorio da parte degli enti locali.
Va inoltre chiarito un equivoco comune: il fatto che un immobile risulti disabitato non comporta automaticamente l’esenzione dal pagamento della Tari. Per ottenere una riduzione, il contribuente deve dimostrare che il locale non è concretamente idoneo a produrre rifiuti, ad esempio perché privo di arredi e non allacciato alle utenze essenziali. In caso contrario, il Comune può comunque prevedere agevolazioni specifiche per le case sfitte o non utilizzate, ma la disciplina varia da ente a ente e va sempre verificata nella delibera locale.
Sul fronte delle scadenze, la prassi più diffusa prevede il pagamento in tre rate, con la prima generalmente fissata a fine aprile, la seconda entro luglio e la terza entro la fine dell’anno, sebbene ogni Comune mantenga piena autonomia nella definizione del calendario. In caso di mancato pagamento o di versamento in ritardo sono previste sanzioni, mentre chi rileva un errore nel calcolo della superficie o altre anomalie nella cartella può segnalarlo all’ufficio tributi del proprio Comune e, se necessario, procedere formalmente all’impugnazione dell’atto.